Vincite al totocalcio annullano il redditometro (sentenza n. 5311/01/14 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia).

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L’accertamento sintetico da redditometro è nullo se il contribuente riesce a dimostrare che la capacità reddituale stimata col “redditometro” proviene da ricchezze finanziarie (plusvalenze, disinvestimenti e vincite al gioco) riferibili ad anni passati.

Nel caso di specie il contribuente era riuscito a dimostrare che la propria capacità reddituale proveniva da vincite al totocalcio realizzate negli anni passati. Secondo la  Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la sentenza  n. 5311/01/14, le vincite sono sufficienti a giustificare l’effettuazione di un investimento e/o il mantenimento di un dato bene indice.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

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