Valutazione avviamento: nullità degli avvisi di rettifica se il metodo di stima non risponde a criteri logici (CTR Toscana, sent. del 25.01.2021, n. 92)

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Agenzia delle Entrate di Firenze notificava ad una società due avvisi di rettifica e liquidazione, poi impugnati, con cui rettificava il valore negoziale (in punto avviamento commerciale) e liquidava le imposte indirette dovute in relazione a due contratti di cessione rami d’azienda.

La controversia era incentrata, dunque, sulla valutazione dell’avviamento ricompreso nelle due cessioni di ramo d’azienda oggetto degli atti impositivi impugnati.

Il metodo di valutazione adottato dall’Ade per la determinazione dell’avviamento commerciale, era, così come indicato dalla stessa Agenzia delle Entrate, la risultante di “un metodo empirico-indiretto che tenesse conto delle specifiche realtà, anche alla luce della più complessa operazione di compravendita in cui la stessa azienda si inseriva”.

La C.T.P. di Firenze accoglieva i ricorsi riuniti affermando che “il metodo di stima proposto dall’Agenzia delle Entrate non è corretto e non rispondente a criteri logici”, che “anche il criterio basato esclusivamente sui ricavi percepiti dai soggetti affittuari non possa fondare l’accertamento effettuato dall’Agenzia delle Entrate, dovendosi altrimenti ritenere possibile la verifica fiscale in ogni caso in cui i costi si presentano maggiori ai ricavi” e che l’AdE, sulla quale incombe l’onere della prova in relazione ai fatti posti a base della pretesa erariale, non ha fornito “elementi a sostegno dei fatti posti a fondamento della pretesa tributaria e delle valutazioni effettuate dall’amministrazione finanziaria”.

Anche i giudici di seconde cure aditi dalla soccombente Agenzia delle Entrate, con la sentenza del 25.01.2021, n. 92, della CTR per la Toscana, confermavano quanto statuito di primi giudici.

Rigettavano, dunque, l’appello dell’Agenzia delle Entrate per non aver quest’ultima indicato e provato la sussistenza di concreti elementi di fatto in grado di giustificare la pretesa tributaria ai sensi dell’art. 2697 c.c.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza