01 Dic Usucapione: quando si perfeziona secondo la giurisprudenza italiana
L’usucapione è un modo di acquisto della proprietà che si verifica mediante il possesso continuato e ininterrotto di un bene per un determinato periodo di tempo, stabilito dalla legge. Non basta il possesso in buona fede o senza titolo, ma occorre che il possesso sia pacifico, pubblico, continuo e ininterrotto, per il termine previsto dalla legge. La prova del possesso deve essere in grado di attestare questi requisiti e la continuità del possesso stesso. La giurisprudenza italiana ha trattato l’argomento in numerose sentenze.
Un esempio rilevante è la sentenza n. 13375/2014 della Corte di Cassazione, che affronta la tematica dell’acquisto di proprietà per usucapione. La Corte ha ribadito che l’usucapione è un modo di acquisto della proprietà che non si fonda su un titolo, ma sul possesso continuato e ininterrotto.
Per poter vantare un diritto di proprietà per usucapione, è necessario che il possesso del bene sia pacifico (senza violenza), pubblico (notorio e visibile), continuo (senza interruzioni) e per il periodo previsto dalla legge. In questo caso, il ricorrente aveva chiesto di essere riconosciuto come proprietario di un immobile in virtù dell’usucapione. La Corte ha verificato se sussistessero i presupposti di un possesso continuato e ininterrotto per il periodo legale.
In particolare, il caso riguarda l’interpretazione delle modalità di svolgimento del possesso, considerando se fosse stato interrotto o meno, e quindi se l’elemento fondamentale della continuità fosse rispettato. La sentenza stabilisce che l’usucapione si perfeziona solo quando tutte le condizioni richieste dalla legge sono soddisfatte. Le condizioni fondamentali per l’usucapione secondo la giurisprudenza devono dunque essere :
– Possesso pubblico: deve essere evidente che si stia esercitando il diritto su un bene
–Possesso continuo: non deve esserci interruzione.
-Possesso in buona fede o senza titolo: per l’usucapione ordinaria, occorre che il possesso sia stato esercitato come se fosse legittimo.
–Periodo temporale: la legge stabilisce vari termini (ad esempio, 10 o 20 anni) a seconda del tipo di bene e della situazione.
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