Tia: illegittime le delibere successive alla data di entrata in vigore del Codice dell’Ambiente ( Cass. del 23.12.2019, n. 34283)

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Il Codice dell’ambiente, entrato in vigore a partire dal 29.04.2006, ha soppresso la Tia ( tariffa di igiene ambientale) introdotta dal decreto legislativo 22/97 (il cosiddetto “decreto Ronchi”)ed ha introdotto la Tia 2 (la tariffa integrata ambientale).

Di conseguenza, la delibere comunali che adottano la “tariffa”prevista dal Decreto Ronchi sono illegittime. A Sostenerlo la recentissima sentenza della Corte di Cassazione del 23.12.2019, n. 34283 che ha confermato quanto statuito dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, nella sentenza n. 3486/40/14 del 26 maggio 2014. Le pretese fiscali relative alle delibere comunali che adottano la tariffa Ronchi in data successiva a quella di entrata in vigore del Codice dell’Ambiente devono, dunque, essere annullare in quanto basate su una normativa soppressa.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

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