
29 Feb Tarsu: cartella nulla se manca la motivazione (CTR Lazio 22.12.2015, n. 7036)
La cartella esattoriale, che non sia stata preceduta da un motivato avviso di accertamento, deve, al fine di conservare validità, essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile, tale obbligo derivando dai principi di carattere generale indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dall’art. 3 della l. n. 241 del 1990, e recepiti, per la materia tributaria, dall’art. 7 della l. n. 212 del 2000.
Nel caso di specie la ragione dell’iscrizione a ruolo consisteva nell’ “omesso pagamento della tariffa rifiuti” motivazione che – di per sé – è affermazione “anonima” delle ragioni per le quali l’ente impositore supponeva di vantare un credito, giacché quest’ultimo può emergere sia dalla erronea contabilizzazione di crediti effettivamente spettanti sia dall’esclusione dei presupposti per il riconoscimento della spettanza.L’obbligo di una congrua, sufficiente ed intelligibile motivazione non può essere riservato ai soli avvisi di accertamento della tassa, atteso che alla cartella di pagamento devono ritenersi comunque applicabili i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo. Tanto viene stabilito nella sentenza del 22/12/2015 n. 7036 – Comm. Trib. Reg. per il Lazio Sezione/Collegio 38.

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