
04 Lug Studi di settore: accertamento nullo se l’Ufficio non considera quando indicato nel contraddittorio
In caso di accertamenti da studi di settore l’Ufficio deve motivare le ragioni della propria pretesa. L’agenzia delle Entrate deve, nel proprio atto, indicare le ragioni di scostamento dalle circostanze indicate dal contribuente a propria difesa nel contraddittorio preventivo.
A stabilirlo la C.T.R. della Toscana, con la sentenza n. 135/25/13 depositata il 18 dicembre 2013, a seguito di una controversia che traeva origine da un accertamento di maggiori ricavi a carico di una società in nome collettivo. Nel contraddittorio preventivo la società aveva indicato i motivi di salute di uno dei due soci oltre all’esistenza di una causa civile che aveva bloccato una commessa importante. L’ufficio non ha preso in considerazione le ragioni difensive indicate dal contribuente nel contraddittorio preventivo provvedendo ad emanare l’avviso di accertamneto che è stato poi annullato.

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