Sovraindebitamento: omologato il piano di ristrutturazione dei debiti causati da ludopatia patologica

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Ai sensi dell’art. 67, comma 1, C.C.I.I., il consumatore sovraindebitato, con l’ausilio dell’OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento.

Ai sensi dell’art. 1, lett. e) C.C.I.I. è consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.  In un caso, dall’analisi della documentazione debitoria di un ricorrente sovraindebitato, è emerso che i debiti derivavano, essenzialmente, dallo stato di ludopatia di cui il medesimo era risultato essere affetto, con conseguente ricorso a continui finanziamenti per ripianare i debiti in precedenza contratti.

Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, il tribunale di Termini Imerese, sez. fallimentare, ha ritenuto possibile giungere al positivo riconoscimento, in capo all’odierno ricorrente, della qualifica di consumatore ai fini dell’accesso alla procedura di cui all’art. 67 C.C.I.I, procedendo di conseguenza all’esame del piano ristrutturazione proposto, poi omologato con sentenza n. 21/2024

Il piano di ristrutturazione, con significativa riduzione del debito, è stato omologato dal Tribunale di Termini Imerese, poiché i debiti del ricorrente erano stati causati principalmente dalla propria condizione patologica, che dunque esclude un atteggiamento colposo ( o addirittura doloso) del debitore cui non può, pertanto, associarsi una reale volontà del ricorrente di assumere obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere (cfr. in tal senso Trib. Milano, 18 ottobre 2017).

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza