Società unipersonale: limitata la rettifica del socio

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La C.T.R. del Lazio-Roma, con la sentenza n. 309/29/2013, ha precisato che l’importo degli utili distribuiti in qualsiasi forma non contribuisce per intero a formare l’imponibile del socio. In assenza dell’opzione per la trasparenza, al socio di una srl unipersonale può essere attribuito solamente il 40 per cento dei maggiori ricavi contestati all’ente, in quanto trova applicazione l’articolo 47 del TUIR (secondo il quale gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del socio limitatamente al 40 per cento del loro ammontare).

La questione trae origine da un accertamento spiccato nei confronti del socio di una srl unipersonale, in conseguenza di un precedente accertamento notificato alla società in base alle risultanze dello studio di settore. L’Ufficio finanziario ha attribuito al socio il 100 per cento dei maggiori ricavi già contestati all’ente ai fini IRES, IRAP e IVA, muovendo dal presupposto che nel caso di società a ristretta base societaria, in sede di accertamento di utili non contabilizzati, relativamente alle imposte sui redditi, si ritiene applicabile la presunzione di attribuzione pro quota ai soci, salva la prova contraria. Si tratta di una prassi oramai consolidata, che ha trovato l’avallo della giurisprudenza di Cassazione. Il socio ha lamentato l’illegittimità dell’atto impositivo, ma senza successo. L’adita CTP di Roma ha infatti dichiarato legittimo l’operato dell’Ufficio. Di qui il ricorso in appello con cui la difesa ha eccepito che i maggiori utili da partecipazione erano stati attribuiti al socio per intero, senza che ne fosse stata dimostrata l’effettiva percezione, ma soltanto in base ai maggiori ricavi accertati in capo all’ente in virtù dello scostamento dallo studio di settore. Sotto il profilo probatorio, infatti, a Gerico avrebbe dovuto essere attribuito il valore di mera presunzione semplice. La difesa del socio ha pure eccepito la nullità della sentenza di prime cure in merito alla modalità di imposizione dei maggiori ricavi, i quali, essendo redditi di capitale, avrebbero dovuto essere assoggettati (non avendo la società optato per il regime della trasparenza ex artt. 115 e 116 del TUIR) a tassazione solo per il 40 per cento del loro importo (ex art. 47 D.P.R. 917/86). Ebbene, il collegio tributario di secondo grado ha accolto il ricorso del socio solo parzialmente, cioè limitatamente alla richiesta, avanzata in via subordinata, di tassazione dei presunti utili in capo al socio unico, alla stregua di redditi di capitali: “Per quanto attiene al regime in tema di dividendi a persone fisiche detentrici di partecipazioni qualificate – si legge in sentenza – gli utili distribuiti concorrono alla formazione del reddito imponibile del socio limitatamente al 40% del loro ammontare (articolo 47, comma 1, del Tuir), così come in tema di tassazione della persona fisica esercente l’attività d’impresa, l’articolo 59 del Tuir statuisce che i dividendi, relativi a qualsiasi tipo di partecipazione, concorrono a formare il reddito imponibile limitatamente al 40% del loro ammontare percepito”. Le spese di lite sono state compensate.

Fonte: rivisitazione di un articolo della Redazione Fiscal Focus

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

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