Sanzioni non dovute se la norma tributaria è incerta ( Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia del 02.11.2022, n. 2857)

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Le sanzioni tributarie sono inapplicabili se la norma è incerta. Non sono, dunque, dovute le sanzioni amministrative se si verificano condizioni di incertezza che investono il contenuto, l’oggetto ed i destinatari della norma giuridica. Il contribuente non è, dunque, punibile con l’applicazione di sanzioni ogni qualvolta sussista una condizione, rilevabile dal Giudice, di inevitabile incertezza sul contenuto, oggetto e sui destinatari della norma tributaria. La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, con la sentenza del 02.11.2022, n. 2857, ha annullato le sanzioni tributarie intimate in un avviso di accertamento notificato ad una società. La detta sentenza ha annullato le sanzioni in riferimento all’applicazione delle previsioni contenute nell’art. 8 del D.LGS. 546/92, dell’art. 6, c. 2 del D.LGS. n. 472/97 e dell’art. 10, c. 3 della L. N. 212/2000.

L’art. 8 prevede che le Commissioni Tributarie possono disapplicare le sanzioni non penali previste dalla leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.

Anche il D.lgs. n. 472/97 prevede all’art. 6, c. 2 la non punibilità dell’autore della violazione quando essa è stata determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata ed ambito di applicazione della norma tributaria.

Altresì, l’art. 10, c. 3 della L. N. 212/2000 ( Statuto del Contribuente) ribadisce la non applicabilità delle sanzioni in caso di incertezza normativa.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza