17 Ott Risoluzione del rapporto di lavoro e lavoratrice madre
Una particolare procedura è prevista in caso di risoluzione consensuale che coinvolga: la lavoratrice durante il periodo di gravidanza; lavoratrice o lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino (o nei primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento o, in caso di adozione internazionale, nei primi 3 anni decorrenti dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, o della comunicazione dell’invito a recarsi all’estero per ricevere la proposta di abbinamento). In questi casi, la risoluzione è efficace solo se convalidata davanti al servizio ispettivo del Ministero del Lavoro competente per territorio. La dipendente presenta un’apposita richiesta allegando l’accordo di risoluzione consensuale, la cui efficacia è sospesa fino al termine della procedura. Pervenuta la richiesta, il servizio competente convoca la dipendente al fine di verificare l’effettiva volontà di interrompere il rapporto. Entro 45 giorni dalla richiesta rilascia un provvedimento di convalida trasmesso al lavoratore e all’azienda. L’ispettorato del lavoro procederà a chiedere alla lavoratrice se è a conoscenza della possibilità di usifruire dei permessi e di tutti gli incentivi e le facilitazioni previste dalla legge a tutela delle lavoratrici madri, nonchè del diritto ad essere adibita a mansioni compatibili con lo stato di gravidanza e se infine ha ricevuto offerte di denaro in cambio del consenso alla risoluzione del rapporto di lavoro. Nel caso in cui tale procedura non venga osservata oppure nel caso in cui l’Ispettorato del lavoro riscontri la mancanza di spontaneità nella prestazione del consenso da parte della lavoratrice, la risoluzione del rapporto di lavoro è inefficace con diritto della dipendente a riprendere il servizio.
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