17 Ott Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro può cessare per volontà del datore (licenziamento) o del dipendente (dimissioni), esiste inoltre una terza ipotesi denominata risoluzione consensuale in cui le parti di comune accordo decidono di risolvere il contratto; questa è prevista dal codice civile all’articolo 1372.Per effetto del Dlgs. n. 151/2015 il lavoratore deve formalizzare la sua volontà di interrompere il rapporto esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro, trasmessi poi al datore e all’Ispettorato Territoriale del lavoro. Tale previsione è stata introdotta con l’intento di combattere il fenomeno delle cosiddette “dimissioni in bianco” (raccogliere la firma del dipendente su una comunicazione di dimissioni senza data che verrà invece apposta all’occorrenza e in maniera fraudolenta dall’azienda). Ogni altra modalità di comunicazione è inefficace. Il lavoratore ha inoltre a disposizione 7 giorni di tempo decorrenti dalla data di trasmissione per revocare la dichiarazione di risoluzione consensuale; la revoca si invia con le stesse modalità previste per l’invio. Nell’accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, datore e dipendente sono liberi di definire ogni aspetto relativo alla cessazione del contratto.In primis stabilire la decorrenza degli effetti dell’accordo che può essere immediata o differita: se la decorrenza è immediata, il rapporto cesserà alla data di sottoscrizione dell’accordo; in caso di decorrenza differita le parti convengono che nel periodo intercorrente tra la sottoscrizione dell’accordo e la data di cessazione il dipendente lavori regolarmente ovvero si collochi in aspettativa o goda delle ferie. L’accordo di risoluzione può prevedere l’impegno del datore ad erogare somme aggiuntive rispetto a quanto dovuto per effetto della cessazione del rapporto, il cosiddetto “incentivo all’esodo”. Questo gode peraltro di una normativa di favore: sul suo ammontare azienda e dipendente non pagano i contributi INPS; dal punto di vista fiscale si applica la tassazione separata (di norma inferiore rispetto a quella ordinaria) con l’aliquota prevista per il trattamento di fine rapporto.Infine, è opportuno sottolineare che le cessazioni a seguito di accordo di risoluzione consensuale non danno diritto all’indennità sostitutiva del preavviso.
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