17 Ott Rinunce e transazioni in relazione alla disciplina generale dei vizi del consenso e della nullità
Le rinunce e le transazioni del lavoratore sono atti negoziali posti in essere tra quest’ultimo e il datore di lavoro. La disciplina speciale in materia lavoristica di cui all’art. 2113 cc dispone che i predetti atti possano essere impugnati dal lavoratore nel termine di decadenza semestrale qualora abbiano ad oggetto diritti indisponibili. Si deve tuttavia tenere presente l’applicabilità ai predetti atti della disciplina generale in tema di annullabilità delle obbligazioni in forza della quale possono essere impugnati entro cinque anni dalla loro sottoscrizione se ricorrono i presupposti previsti dal codice civile per l’annullamento dei contratti in generale. L’art. 1418 del codice civile, che disciplina le conseguenze dell’incapacità di agire e dei vizi del consenso, dispone che contro i predetti atti possa essere esercitata azione di annullabilità per le ipotesi di incapacità o errore, dolo o violenza di una delle parti. Tale azione si prescrive in cinque anni dalla sottoscrizione dell’atto. Una conciliazione sottoscritta in una sede protetta può quindi essere impugnata entro tale termine quinquennale se nel caso concreto vi è uno dei predetti vizi del consenso. E’ importante tenere presente che l’ipotesi del dolo si verifica anche qualora una delle parti, pur non attuando alcuna condotta attiva, si sia limitata, coscientemente e maliziosamente, a tenere un comportamento passivo o a tacere informazioni rilevanti, in modo tale da determinare l’errore dell’altra che, diversamente, non avrebbe sottoscritto la rinuncia o la transazione. Si deve infine considerare che nell’ambito delle norme inderogabili vi sono quelle produttive di diritti assolutamente indisponibili come il diritto alla retribuzione nella misura minima prevista dalla contrattazione collettiva o il diritto alla salute o al riposo settimanale. Nel caso in cui la rinuncia o la transazione abbiano ad oggetto uno di questi diritti, trova applicazione il regime generale delle nullità per cui potranno essere impugnati dal lavoratore senza alcun termine di prescrizione.
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