
02 Lug Rettifiche valore immobili: nulle se non motivate (C.T.P. Caltanissetta 109/01/2014)
La Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta, con la sentenza 109/01/2014, ha stabilito che quando l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate procede alla rettifica del valore di un immobile ai fini dell’imposta di registro, comparando tale valore al prezzo di trasferimento di altro immobile di analoghe caratteristiche, deve allegare all’avviso di rettifica il contratto di trasferimento posto a base della comparazione.
L’Agenzia delle Entrate nell’avviso di rettifica notificato al contribuente non può indicare solamente il criterio astratto seguito per procedere alla rettifica, ossia i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del medesimo, ma deve allegare, ove la motivazione abbia un contenuto comparativo, l’atto assunto quale termine di comparazione. In caso contrario si avrà nullità dell’avviso di accertamento per violazione dell’art. 52 comma 2, del DPR n. 131/1986. Nel caso di specie un contribuente siciliano aveva impugnato un avviso di liquidazione per imposta di registro, in relazione all’acquisto di un fabbricato con circostante corte e annesso terreno. L’Ufficio ha elevato di ben 200 mila euro il valore dichiarato in atto (precisamente da 30 mila a 231 mila euro). Ebbene, il contribuente ha eccepito, con successo, la carenza di motivazione dell’avviso impugnato posto che, né in sede di accertamento con adesione né in sede contenzioso, l’Agenzia delle Entrate ha prodotto gli atti di riferimento, trincerandosi dietro “motivi di privacy”. L’avviso di liquidazione è stato, dunque, annullato per carenza di motivazione.

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