
27 Giu Rettifica del valore di un immobile: l’agenzia deve allegare l’atto utilizzato per il confronto (Cass. n. 3262 dell’11 febbraio 2013)
Con la sentenza n. 3262 dell’ 11 febbraio 2013, gli Ermellini hanno stabilito che quando l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate procede alla rettifica del valore di un immobile ai fini dell’imposta di registro, comparando tale valore al prezzo di trasferimento di altro immobile di analoghe caratteristiche, deve allegare all’avviso di rettifica il contratto di trasferimento posto a base della comparazione.
L’Agenzia delle Entrate nell’avviso di rettifica notificato al contribuente non può indicare solamente il criterio astratto seguito per procedere alla rettifica, ossia i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del medesimo, ma deve allegare, ove la motivazione abbia un contenuto comparativo, l’atto assunto quale termine di comparazione. In caso contrario si avrà nullità dell’avviso di accertamento per violazione dell’art. 52 comma 2, del DPR n. 131/1986.

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