Redditometro: nullo se non considera il reddito familiare

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La Corte di Cassazione sez. Tributaria, con l’ordinanza n. 18388 del 31 luglio 2013, intervenendo in tema di accertamento sintetico ha statuito che è illegittimo l’accertamento basato sul redditometro notificato alla contribuente a carico del marito che dichiara al fisco un reddito elevato. I giudici del Palazzaccio accolgono il ricorso di una contribuente a cui era stato notificato un accertamento ribaltando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che invece lo aveva ritenuto legittimo.

I giudici della Commissione Tributaria Regionale pronunciandosi sull’impugnativa di un avviso di accertamento IRPEF ex art. 38 D.P.R. n. 600/73, che aveva determinato in 27 mila euro il reddito della contribuente per l’anno 2002, accertando tale reddito nella misura di 18 mila euro hanno ritenuto inattendibile la situazione reddituale presentata dalla ricorrente (una casalinga) per gli anni 2001-2005,ritenendo che per i predetti anni la stessa avesse realizzato un reddito inferiore a quello accertato col redditometro, ma non inferiore a quello del di lei marito (accertato in sentenza in euro 18 mila l’anno). Sulla questione i giudici di legittimità hanno evidenziato come il nucleo della motivazione della sentenza di secondo grado consiste nell’affermazione che la contribuente, non avendo mai presentato alcuna dichiarazione dei redditi per gli anni contestati, non disponeva di alcun reddito in questo periodo o comunque disponeva di un reddito familiare modesto. Da tale accertamento di fatto il giudice trae la conseguenza che, pur tenendo conto di quanto dedotto dalla contribuente con riferimento alla stipula di un mutuo, ai riscatti di polizze e ad altri disinvestimenti effettuati contestualmente, risulterebbe non provato come la donna potesse, in assenza di redditi personali, sostenere il servizio del mutuo.
La Suprema Corte su tale assunto afferma che “a prescindere dall’illogicità insita nell’argomentazione che pretende di desumere la presenza di redditi personali della contribuente nell’anno 2002 dal fatto che questa ha iniziato nel 2005 a sostenere le spese di servizio del mutuo e di mantenimento dell’immobile, appare comunque decisiva la considerazione che l’accertamento di fatto contenuto nella sentenza, secondo cui il reddito familiare della contribuente negli anni dal 2001 al 2005 sarebbe ammontato a 18 mila euro, contrasta con la circostanza menzionata dalla prima sentenza e cioè che dai modelli di dichiarazione dei redditi presentati per gli anni 2004 e 2005 dal coniuge della contribuente, e da quest’ultima prodotti nel giudizio di primo grado, emergerebbe che i redditi da quello dichiarati per i suddetti anni sarebbero ammontati, rispettivamente, ad € 79.060 e ad € 79.907”.Tale circostanza, evidentemente decisiva ai fini dell’accertamento del reddito familiare della contribuente per il periodo dal 2001 al 2005, è stata totalmente ignorata dalla sentenza gravata. L’insufficiente motivazione sul punto ha quindi determinato l’accoglimento del ricorso, con rinvio al giudice del merito per nuovo esame.

Fonte: Studio Cerbone e Associati

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

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