Redditometro: no all’applicazione asettica dei calcoli numeri

Share

Gli accertamenti basati sul vecchio redditometro,quello applicabile per gli anni d’imposta inferiori al 2009, non deve essere il risultato di calcoli matematici applicati in maniera automatica ma deve essere realistico, cioè deve essere calato nel principio di capacità contributiva. Il risultato matematico deve, cioè, essere applicato alla luce delle prove addotte dal contribuente (Ctp Milano n. 99/10/2011).

Interessante appare poi quanto disposto dalla sentenza n. 13289/2011 della Cassazione relativamente all’importanza di un contraddittorio preventivo tra fisco e contribuente. Secondo la Cassazione, con riferimento ad un caso di accertamento da redditometro relativo al 2008, un preventivo confronto tra fisco e contribuente è imprenscindibile perchè permette di adeguare alla realtà verificata il risultato standardizzato derivante da un’applicazione asettica del redditometro stesso. Tale contraddittoro, come sostenuto in altre sentenze, non deve limitarsi all’invio, da parte degli uffici, di un questionario, ma deve esplicarsi in un effettivo confronto tra le parti.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza