
05 Lug PVC illegittimo: nullità derivata dell’Avviso di accertamento ( Sent. del 16.06.2021, n. 719 CTR per le Marche)
La mancata valutazione, da parte dell’amministrazione finanziaria, delle memorie con cui il contribuente sollevava delle contestazioni sul PVC ( Processo Verbale di Constatazione )determina la nullità dell’avviso di accertamento successivo per nullità derivata.
L’Agenzia delle Entrate, infatti, in base all’articolo 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del Contribuente, ha l’obbligo di indicare, nell’ambito delle motivazioni dell’atto di accertamento, se e in quale misura le osservazioni e le richieste del contribuente hanno avuto effetti sulla decisione adottata.
E’ necessario che l’Agenzia delle Entrate effettui, dunque, un riesame critico del processo verbale alla luce delle osservazioni, integrazioni, eccezioni del contribuente.
La mancanza di una adeguata valutazione circa le osservazioni determina, anche in assenza di una espressa previsione di legge, l’ illegittimità dell’atto impositivo, sotto il profilo della compiutezza e sufficienza della motivazione: si tratta, quindi, di un atto nullo per difetto di motivazione.
In tale senso la sentenza del 16.06.2021, n. 719 della CTR per le Marche.

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