
16 Ott Processo Tributario: inammissibili le relate di notifica prodotte solo in sede di appello da parte dell’Agente della Riscossione.
Due recenti sentenze della CTR di Catania si sono pronunciate sull’inammissibilità della produzione documentale da parte dell’Agente della Riscossione, contumace in primo grado, che solo in appello dava prova dell’avvenuta notifica delle cartelle impugnate. Si tratta delle sentenze della CTR di Catania, la n. 224/18/15 del 22.01.2015 e la n. 334/18/15 del 28.01.2015.
Secondo i giudici catanesi deve ribadirsi che non può essere consentito all’Amministrazione finanziaria e/o al Concessionario fornire per la prima volta in appello la prova documentale della notifica della cartella di pagamento, stante lo specifico divieto di cui al 1° comma art. 58 del D.Lgs. 546/92. Pertanto, la produzione dell’Agente è inammissibile in quanto “le relate dovevano essere prodotte in originale, o in copia conforme all’originale, già nel giudizio di primo grado, ma Serit Sicilia S.p.a. non si è addirittura costituita in giudizio. L’appellante, inoltre, non ha neanche dedotto (nè tantomeno dimostrato) di non aver potuto fornire in I grado, per causa ad essa non imputabile, le prove offerte in questo grado di giudizio”.

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza