Prescrizione delle cartelle di pagamento: è escluso il termine decennale in mancanza di titolo giudiziale definitivo ( CTP Lecce sent. n. 1296/19 depos. il 19.07.2019)

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In un ricorso avveso intimazione di pagamento un ricorrente da me rappresentato e difeso eccepiva, tra i vari motivi di doglianza, la prescrizione del credito sotteso ad alcune cartelle oggetto di intimazione impugnata. La CTP di Lecce con sent. n. 1296/19, dep. il 19.07.2019, accertando l’intervenuta prescrizione per alcune cartelle accoglieva tale doglianza annullando le pretese creditorie.

Secondo i Giudici leccesi, difatti le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza 17.11.2016 n.23397, confermata dalla giurisprudenza di legittimità successiva (ad es. Cass. n.11800 de12018), hanno specificato che la cartella di pagamento resta un atto amministrativo e non si trasfonna in un atto giudiziale, per il quale soltanto, laddove si sia in presenza di titolo giudiziale divenuto defnitivo, trova applicazione l’art.2953 Cc, che comporta la conversione del termine prescrizionale breve in quello ordinario decennale. Pertanto, laddove i crediti tributari non siano stati accertati dal giudice con sentenza passata in giudicato, occorre comunque fare specifico riferimento ai crediti oggetto delle cartelle impugnate e considerare i termini di prescrizione previsti per ciascun tributo. Nel caso in esame crediti prescritti facevano riferimento in parte a tasse automobilistiche per cui la prescrizione è triennale, in parte a tributi locali per cui invece opera la prescrizione quinquennale.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza