Piattaforme digitali e sfruttamento delle condizioni di lavoro

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In materia di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo, una recente pronuncia del Tribunale di Milano mette in luce eventuali condizioni che possono rilevare una situazione di sfruttamento in relazione all’utilizzo delle cosiddette piattaforme digitali nel reclutamento dei lavoratori. Con il Decreto 28 maggio 2020, n. 9 è stato infatti affermato che il reclutamento di c.d. riders in contesti di vulnerabilità sociale, tramite piattaforme digitali che impongono ai lavoratori (formalmente autonomi) rigidi turni di lavoro, condizioni contrattuali inique e penalità può rappresentare una forma di agevolazione rispetto a condotte di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo sanzionate dall’art. 603-bis c.p e può altresì determinare la sottoposizione dell’impresa terza che se ne avvalga alla misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria prevista dall’art. 34 del d. lgs. 159/2011. Nel caso in esame, una società di ristorazione aveva dato in gestione ad altre società una piattaforma digitale sulla quale si registravano i singoli corrieri quali lavoratori autonomi. Tali società gestivano le ordinazioni effettuate dai ristoratori tramite detta piattaforma e quindi reclutavano i riders e subappaltavano loro le singole consegne.Alcuni degli elementi più rilevanti da cui il Tribunale di Milano ha ritenuto la sussistenza di una condizione di intermediazione illecita, sfruttamento e presenza di uno stato di bisogno sono stati i seguenti: una retribuzione del tutto inadeguata rispetto al lavoro svolto, ricevendo pagamenti a cottimo di importo irrisorio per ogni singola consegna effettuata, indipendentemente dalla distanza percorsa, dalla fascia oraria e dalle condizioni metereologiche. Omesso versamento, in taluni casi, delle ritenute effettuate, la mancata distribuzione delle mance pagate dai clienti. Detrazioni in percentuale in caso di cancellazione delle consegne. I fattorini erano quindi obbligati ad effettuare orari di lavoro massacranti ed accettare il maggior numero di consegne possibili in evidente contrasto la forma contrattuale prescelta, corrispondente a contratti di lavoro autonomo occasionale. Ai fattorini che violavano le istruzioni ricevute o che contestavano le condizioni di lavoro o le modalità di pagamento, era altresì applicata una sorta di sanzione disciplinare, consistente nel blocco dell’account, che avrebbe impedito l’accesso alla piattaforma e, dunque, la temporanea sospensione dall’attività lavorativa.Tale pronuncia giurisprudenziale evidenzia come la fattispecie di cui all’art. 603-bis c.p. sia riveli idonea a contrastare situazioni di abuso delle forme contrattuali riconducibili al lavoro autonomo occasionale che avvengono attraverso le peculiari modalità di funzionamento delle piattaforme digitali.

Avv. Antonio Zifaro
Avv. Antonio Zifaro

Iscritto all’ordine degli avvocati di Pisa dal 12/11/2010.
Oltre 10 anni di esperienza.

Avv. Antonio Zifaro
zifaro@avvocatopierri.it

Iscritto all’ordine degli avvocati di Pisa dal 12/11/2010. Oltre 10 anni di esperienza.