19 Lug Pensione tedesca: deve essere tassata nel rispetto della Convenzione tra Italia e Germania ( sentenza CGT Teramo, dep. il 15/07/2024)
Un contribuente, di nazionaltà e residenza italiana, destinatario di un accertamento ricevuto dall’Agenzia delle Entrate per aver omesso di dichiarare, nel 2016, la propria pensione di fonte tedesca, lamentava, in sede di contraddittorio con l’ufficio impositore, la mancata applicazione del comma 14, lettera e) i) del Protocollo che integra la Convenzione tra Italia e Germania contro le doppie imposizioni, stipulata a Bonn il 18/10/1989 e ratificata dalla Repubblica Italiana con Legge n. 459/1992. Ai sensi dell’art 19, comma 4 della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania per evitare le doppie imposizioni, detta pensione non è assoggettata a tassazione nella Repubblica Federale di Germania. Per quanto riguarda la tassazione in ltalia, deve essere osservato il protocollo all’art. 19 (comma 14), lettera e) i). A tal fine viene comunicata la quota esentasse annua determinata secondo il diritto tributario tedesco. Deve essere tassata dunque soltanto la quota imponibile della pensione. L’ammontare annuale lordo della pensione viene decurtato della quota non imponibile certificata dall’Ente tedesco. L’importo cosi calcolato rappresenta la quota imponibile della pensione in base alla legislazione fiscale tedesca.
Orbene, il pensionato impugnava tale accertamento davanti alla Corte di Giustizia tributaria di Teramo che ha ritenuto fondato il ricorso sottolineando l’importanza del rispetto della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania e, nello specifico dell’art 19, comma 4 della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania per evitare le doppie imposizioni
I giudici di Teramo hanno richiamato nella sentenza anche l’art. 117, 1° comma della Cost. secondo cui “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”.
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