Oneri di urbanizzazione: nella quantificazione si dovrà tener conto degli standard urbanistici già garantiti ( Tar Bari, sent. del 02.03.2020, n. 346)

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Alcune sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali hanno affrontato la questione del ricalco degli oneri di urbanizzazione con  particolare riferimento agli interventi e ai mutamenti di destinazione d’uso su edifici esistenti.

Il Tar Puglia, sede di Bari, con la sentenza della sez. III, 02/03/2020, n. 346, ha stabilito che, dovrà tenersi conto degli standard urbanistici già garantiti, nel caso in cui si realizzi su un immobile esistente un mutamento di destinazione d’uso senza opere, più gravoso in termini di carico urbanistico.

In linea di principio deve osservarsi che, ove non si autorizzi ex novo una costruzione a uso residenziale ma si realizzi un mutamento di destinazione d’uso senza opere, cioè meramente funzionale, dovrà tenersi conto, nella quantificazione degli oneri, degli stardards già garantiti.
Diversamente opinando, si determinerebbe un ingiustificato aggravio a carico dei richiedenti e un indebito arricchimento a vantaggio del Comune, dovendo individuarsi la finalità degli obblighi di cessione nell’esigenza di un corretto e ordinato svolgimento del tessuto edificato nei limiti prescritti dallo stesso Ente comunale in sede di pianificazione urbanistica.
È significativo rammentare in proposito che, per unanime giurisprudenza, gli Enti locali hanno l’obbligo di motivare l’imposizione di standards in misura superiore al minimo garantito dal D.M. n. 1444/68 (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 19/02/2019, n. 1151).

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza