03 Feb Omessa presentazione della dichiarazione: sussiste il diritto alla detrazione del credito Iva ( Cassazione, ord. del 17.12.2020, n. 28962)
Una società impugnava una cartella con cui si era proceduto al recupero di un credito iva.
La società documentava che si trattava di un credito ceduto alla società nell’ambito di un’operazione di conferimento di ramo di azienda.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, la società non aveva diritto alla detrazione del credito iva in quanto, nell’anno in cui aveva maturato tale credito, aveva presentato tardivamente la dichiarazione che, quindi, doveva considerarsi omessa.
La società, soccombente sia in primo che in secondo grado riusciva a ribaltare la situazione presentando ricorso in Cassazione.
Gli Ermellini, con l’ordinanza del 17.12.2020, n. 28962, hanno dato ragione alla contribuente ritenendo sussistente il suo diritto alla detrazione del credito Iva.
In effetti ” Il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili”.
La Cassazione, dunque, non ha condiviso quanto sostenuto dai giudici di seconde cure i quali, confermando la decisione di primo grado, avevano dichiarato che la mancata presentazione della dichiarazione iva, relativa all’anno di maturazione del credito, non consentiva di ritenere sussistente tale credito.
Secondo la Cassazione, “il Giudice d’appello, non ha fatto corretta applicazione di tale principio, in quanto ha fatto conseguire l’insussistenza del credito iva vantato dalla società alla mera omessa presentazione della dichiarazione”.
“Avrebbe, invece, dovuto valutare la sussistenza dei requisiti sostanziali di cui all’art. 17 della direttiva n. 77/388/CEE”a mezzo la produzione delle fatture ovvero di altra idonea documentazione contabile, nonché la tempestività dell’esercizio del diritto alla detrazione, in relazione al termine previsto dall’art. 19, primo comma, secondo periodo, d.P.R. n. 633 del 1972, nella formulazione all’epoca vigente.
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