24 Mar Nullo l’accertamento al locatore se viene provata la riduzione del canone ( CTR Lazio, sent. 1692/20)
L’atto di risoluzione anticipata del contratto di locazione con contestuale riduzione del canone fa scattare la minore imposizione a carico del locatore.
Quest’ultimo aveva ricevuto notifica di un avviso di accertamento, poi impugnato, con cui Agenzia delle Entrate rivendicava una maggiore tassazione relativa a canoni di locazione percepiti ma non dichiarati.
In realtà nessuna maggiore imposizione poteva essere chiesta al locatore in quanto l’inquilino aveva chiesto con apposita raccomandata con ricevuta di ritorno la disdetta del contratto di locazione e la riduzione del canone.
Tale comunicazione veniva prodotta in giudizio dal locatore ma veniva disconosciuta dai giudici di prime cure che ritenevano legittimo l’operato dell’Agenzia delle Entrate considerato che la comunicazione di disdetta dell’inquilino era stata registrata in ritardo.
In giudici di seconde cure invece, in particolare la CTR Lazio, con la sent. 1692/20, hanno accolto l’appello del locatore annullando l’avviso di accertamento in quanto la copia della comunicazione inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con cui il conduttore dava disdetta del canone di locazione e contestualmente chiedeva la riduzione del canone di locazione costituisce documentazione probatoria che consente di attribuire alla dichiarazione del conduttore data certa, anteriore all’avviso di accertamento ricevuto dal proprietario dell’immobile locato.
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