Nullo l’accertamento notificato a società estinta (Sentenza del 05/06/2015 n. 2045 – Comm. Trib. Prov. Siracusa Sezione/Collegio 1)

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Un avviso di accertamento notificato ad una società di capitali già estinta perchè cancellata dal registro delle imprese è nullo. L’art. 28 comma 4 del D.Lgs. n. 175/2014 non può trovare applicazione retroattiva poichè tale nuova disposizione ha carattere sostanziale e non già processuale.

Inoltre,grava sull’amministrazione finanziaria l’onere di provare i presupposti in base ai quali l’art. 2495 C.C. consente di riconoscere la responsabilità patrimoniale in capo agli ex soci per i debiti sociali del soggetto giuridico ormai estinto. Nel caso di avviso d’accertamento, nullo in quanto notificato a società già in precedenza estinta per cancellazione dal registro delle imprese, manca il presupposto legittimante l’amministrazione finanziaria ad imputare agli ex soci il maggior reddito presunto pro quota, da partecipazione societaria a società di capitali a base ristretta, trattandosi di doppia presunzione ( maggior reddito societario presunto e presunzione di percezione di tale ipotetico maggior reddito pro quota ) priva di base fattuale e di plausibilità giuridica, con conseguente annullamento degli avvisi d’accertamento notificati ai soci soltanto su tale presupposto.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

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