Nullità assoluta degli accertamenti per incarico illegittimo dei dirigenti ( Sentenza del 19/05/2015 n. 2184 – Comm. Trib. Reg. per la Lombardia )

Share

Gli atti dell’Agenzia delle Entrate devono essere sottoscritti dal direttore che legittimamente la rappresenta (artt. 66, 67 e 68 del d.l. 300/1999), le cui attribuzioni dirigenziali possono essere derogate solamente espressamente ed in forza di legge (art. 4, c.3, del d.lgs. 165/2001). Il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate stabilisce che l’Agenzia si conformi ai principi della l.241/1990 e che gli avvisi di accertamento siano sottoscritti direttamente dal direttore provinciale – nell’esercizio delle proprie prerogative dirigenziali – o, per sua delega, da altri dirigenti in sottordine o da semplici funzionari, a seconda della riIevanza e complessità degli atti.

Alla illegittimità costituzionale dell’art. 8, c.24, d.l.16/2012, dell’art. 1, c.14, d.l.150/2013 e dell’art.1, c.8, d.l.192/2014, dichiarata con la sentenza n.37/2015 dalla Corte Costituzionale, consegue la decadenza di tutti gli incarichi dirigenziali illegittimamente conferiti in forza di tali decreti. Poiché l’art. 42, c.1 e 3, d.P.R.600/1973 e l’art. 56, c.1, d.P.R.633/1972 stabiliscono, a pena di nullità, che tutti gli atti impositivi devono essere sottoscritti da un dirigente, tali atti sono nulli, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 21 septies e 21 octies della l. 241/1990, in quanto afflitti da violazione di legge e da incompetenza ove siano stati sottoscritti da un dirigente illegittimo.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza