
10 Apr Nulla la cartella se il ruolo non è sottoscritto (C.T.P. Enna n. 88/03/2014)
Una sentenza della CTP di Enna, la n. 88/03/2014, dichiara nulla la cartella esattoriale per mancata sottoscrizione del ruolo. La mancata sottoscrizione del ruolo, anche mediante firma elettronica, da parte di un funzionario dell’ente impositore o da un suo delegato comporta la nullità della cartella di pagamento con cui l’agente della riscossione porta il ruolo a conoscenza del contribuente.
I giudici di Enna in tale sentenza affermano anche che qualora il ricorso sia proposto contro il concessionario della riscossione, è onere di quest’ultimo chiamare in giudizio l’Ufficio che ha formato il ruolo. L’integrazione del contraddittorio non può essere disposta dal giudice tributario. Tale principio di diritto trova conferma nella giurisprudenza della Suprema Corte e, in particolare,nell’ordinanza n. 21220 del 2012, secondo cui: “Nel processo tributario, il fatto che il contribuente abbia individuato nel concessionario, piuttosto che nel titolare del credito tributario, il legittimato passivo, nei cui confronti dirigere l’impugnazione, non determina l’inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell’ente creditore, onere che, tuttavia, grava sul convenuto,senza che il giudice adito debba ordinare l’integrazione del contraddittorio”.

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