Nulla la cartella non preceduta dalla comunicazione degli esiti del controllo formale (Cass. sent. del 04/07/2014, n. 15312)

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L’iscrizione a ruolo dei tributi ex artt. 36 bis del D.P.R. n. 600/73 e 54 bis del D.P.R. n. 633/72, effettuata senza il preventivo invito al contribuente a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti, rende nulla, ai sensi dell’art. 6, comma 5, della Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), la cartella di pagamento.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza del 04/07/2014 n. 15312, con cui è stato accolto un ricorso presentato da una società avverso una cartella di pagamento a seguito di correzione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 ter, della dichiarazione dei redditi per l’anno 2000, non preceduta dalla comunicazione ad essa società  degli esiti del controllo formale e dei motivi che avevano condotto a tale rettifica.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

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