Notifiche atti impositivi: necessarie ricerche al fine di verificare l’irreperibilità assoluta ( sent. del 20.10.2020, n. 3140 della CTR per il Lazio)

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Il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario, in riferimento alla notificazione degli atti impositivi devono osservare alcuni adempimenti.

Ai fini della notifica secondo le modalità indicate dall’art. 60, c. 1, lett. e) del DPR n. 600/1973, in luogo di quanto previsto dall’art. 140 c.p.c., è necessario che il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario svolgano ricerche al fine di verificare l’irreperibilità assoluta del destinatario, intendendosi per irreperibilità assoluta il fatto che il destinatario non abbia più né l’abitazione o ufficio o azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale.

Ed infatti, è evidente la specialità del sistema notificatorio previsto dal ricordato art. 60 DPR n. 600/73 rispetto alla disciplina codicistica che rende dovuta da parte del messo notificatore un’attività di verifica volta a stabilire se il mancato rinvenimento di un destinatario della notifica fosse  riconducibile per esempio ad un trasferimento all’interno dello stesso comune ove risulta essere domiciliato ovvero al di fuori di esso.
E’, dunque, necessario che l’ufficiale giudiziario o il messo notificatore compiano le verifiche necessarie al fine di acclarare se un eventuale trasferimento fosse avvenuto nel comune ovvero al di fuori del comune di domicilio.

Degne di nota le sent. del 20.10.2020, n. 3140 della CTR per il Lazio e della Corte di Cass. n. 2877/2018.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza