07 Mar Notifica in modalità pec: cartella nulla senza la prova della firma digitale ( CTR per la Calabria, sent. 11.01.2022, n. 127)
La corretta e rituale notifica della cartella esattoriale costituisce il presupposto indefettibile per la legittima adozione di qualsivoglia misura espropriativa e/o cautelare. Laddove, dunque, il concessionario della riscossione abbia omesso di rispettare l’iter notificatorio o, comunque, non abbia garantito al contribuente l’effettiva conoscenza legale della stessa, la pretesa erariale dovrà considerarsi illegittima.
Le cartelle esattoriali possono, quindi, rappresentare valido titolo esecutivo sia per l’adozione di una misura cautelare che per l’avvio della successiva fase di espropriazione solo se ritualmente notificate al contribuente, osservando le modalità stabilite dalla legge.
Ai fini della validità della notifica a mezzo pec l’elemento necessario, per la corretta notifica, è rappresentato dalla sussistenza della firma digitale da apporre sulla medesima cartella da parte dell’Ente della Riscossione, indipendentemente dal formato del documento ( sia esso p7m o pdf).
In un caso di specie, i giudici della CTR per la Calabria, con sentenza dell’11.01.2022, n. 127, rigettando l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, hanno annullato una comunicazione preventiva di ipoteca proprio perché non veniva data prova della sottoscrizione digitale delle cartelle di pagamento prodromiche, notificate in modalità pec.
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