18 Feb Notifica ad un solo erede: nullità insanabile
La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire in piu’ occasioni (Cass. n. 26718/2013; n. 228/2014) che, in base all’art. 65 del Dpr 600 DEL 1973, gli eredi devono comunicare agli uffici delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità ed il proprio domicilio fiscale.
La comunicazione costituisce un vero e proprio onere, diretto a consentire agli uffici di “azionare direttamente nei confronti degli eredi le obbligazioni tributarie, il cui presupposto si sia verificato anteriormente alla morte del de cuius”.
A completamento della disciplina normativa sul punto, il medesimo articolo 65, comma 4, stabilisce che “La notifica degli atti intestati al dante causa puo’ essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso ed e’ efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al comma 2”.
Pertanto, l’atto concernente obbligazioni tributarie facenti capo al defunto va notificato agli eredi, in via alternativa:
1) impersonalmente e collettivamente, nei confronti di tutti gli eredi, nell’ultimo domicilio del dante causa, quando la comunicazione di cui all’articolo 65, comma 2, non sia stata effettuata;
2) individualmente e nominativamente, nei confronti del singolo erede, nel proprio domicilio fiscale, in presenza di comunicazione.
In un caso sottoposto all’attenzione degli ermellini l’atto tributario era stato intestato alla collettività degli eredi ma notificato presso il domicilio di uno solo di essi.
Pertanto la suprema corte, con la sentenza n. 15437 del 2019, non essendo stata rispettata nessuna delle due ipotesi previste dalla legge, ha dichiarato la nullità assoluta ed insanabile di tale notifica
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