21 Ago Notifica a contribuenti A.I.R.E.: nullità senza la spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento ( C.G.T Lecce, depos. il 20.08.2024)
Una contribuente riceveva un’intimazione di pagamento afferente al mancato pagamento di una cartella esattoriale relativa a Tarsu, anno 2010. La signora lamentava, con apposito ricorso, l’omessa notifica della detta cartella. In effetti, nel periodo dell’asserita notifica della detta cartella, la ricorrente era residente in Germania e nessun atto le veniva recapitato al suo indirizzo estero correttamente comunicato. La notifica della cartella prodromica avveniva erroneamente mediante deposito presso la Casa Comunale del comune dell’ultima residenza in Italia della contribuente. La CGT di Lecce, con sentenza depos. il 20.08.2024, ha ritenuto tale notifica nulla in quanto parte resistente non ha fornito prova dell’invio della raccomandata all’indirizzo estero di residenza della ricorrente.
Si legge nella detta sentenza che “In sede di notifica della cartella esattoriale doveva applicarsi l’art. 60 D.P.R.600/73, come modificato a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale con sentenza 366/2007, che prevede che “Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall’art. 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della residenza estera riservato dai registri dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile. In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata all’indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primjo comma, lettera e)”. “Tale disposizione non è stata applicata nel caso di specie, con la conseguenza che la contribuente non ha potuto avere conoscenza della cartella esattoriale”.
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