Nessuna revoca agevolazione prima casa in presenza di altro immobile adibito a studio

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Non perde il diritto all’agevolazione prima casa chi, al momento dell’acquisto di un immobile, sia proprietario di un altro che sia utilizzato come studio professionale.

A stabilirlo sono i giudici della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza del 14 dicembre 2012, n. 23064. In linea con tale orientamento anche la C.T.P. di Treviso, sent. n. 24/09/2013 secondo cui i benefici fiscali “prima casa”spettano anche nel caso in cui l’acquirente abbia già acquistato un’altra abitazione nello stesso comune di residenza, a condizione che l’immobile precedentemente acquistato, seppure accatastato come abitazione di tipo civile, sia effettivamente destinato ad un uso diverso, come per esempio uso studio.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza