Nessuna responsabilità professionale per il professionista se l’errore è frutto di accordo con il cliente

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La cassazione civile, con la sentenza n. 8403/14, esclude la responsabilità del professionista, nella fattispecie un consulente del lavoro, che ha agito in accordo con l’azienda cliente.

Per gli Ermellini non si configura alcuna responsabilità professionale in capo al consulente che ha tardivamente allegato una clausola di riserva alla domanda di condono previdenziale in quanto ha agito in virtù di una strategia concordata con il cliente. Quindi, deve essere rigettata la richiesta di risarcimento  danni avanzata dal cliente contro il proprio ex consulente del lavoro.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza