
18 Apr Mediazione tributaria: è costituzionale (Corte Cost., sent. n. 98 del 16 aprile 2014)
La mediazione tributaria non è incostituzionale. Via libera, dunque, al nuovo istituto deflattivo. A stabilirlo è stata la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 98 del 16 aprile 2014, secondo cui sono inammissibili le questioni di incostituzionalità sollevate da alcune commissioni tributarie provinciali.
E’ stata accolta solo la censura che prevedeva l’inammissibilità dei ricorsi tributari depositati in commissione tributaria provinciale prima che fosse concluso il procedimento di mediazione. Questa modifica, comunque, era già stata oggetto di modifiche da parte dell’ultima legge di stabilità. Quest’ultima, come noto, ha previsto che per gli atti ricevuti dal contribuente a partire dal 2 marzo 2014, in caso di deposito del ricorso tributario prima del decorrere dei 90 giorni dall’istanza di mediazione, l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate possa eccepire l’improcedibilità. Non più, dunque, l’inammissibilità. Una volta rilevata l’improcedibilità, il giudice tributario rinvia la trattazione della controversia per consentire la mediazione.

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