25 Gen Mancato svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti: la Tari deve essere ridotta ( Cass., ord. del 22/09/2020 n. 19767)
In un interessante caso la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di una società contribuente a cui era stato notificato un avviso di pagamento della Tari per l’anno d’imposta 2015.
La ricorrente contestava la richiesta di pagamento in quanto la societa’ affidataria del servizio comunale non aveva mai effettuato, ne’ effettuava, nei suoi confronti una completa attivita’ di raccolta dei rifiuti come provato anche dal corrispettivo annuale pattuito nel capitolato di appalto avente ad oggetto l’affidamento del servizio.
La ricorrente, rivendicava, dunque, l’applicazione delle riduzioni tariffarie previste dalla normativa in tema di Tari.
Va pertanto ribadito che la TARI è caratterizzata da una struttura autoritativa e non sinallagmatica della prestazione, con la conseguente doverosita’ di essa.
Si ricorda che la Tari è un tributo che il singolo soggetto e’ tenuto a versare in relazione all’espletamento da parte dell’ente pubblico di un servizio nei confronti della collettivita’che da tale servizio riceve un beneficio.
La Suprema Corte di Cassazione, esaminando il caso in esame, con l’ordinanza del 22/09/2020 n. 19767, ha ritenuto di accogliere le doglianze della società contribuente che aveva documentato il mancato servizio pubblico di raccolta rifiuti nel suoi confronti, riconoscendo l’applicazione delle riduzioni tariffarie previste dalla normativa in tema di Tari.
Il mancato svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti, infatti, nell’irrilevanza delle ragioni da cui determinato, va sussunto nella fattispecie astratta di cui al comma 657 dell’articolo 1 della Legge n. 247/2013 e dà diritto a una riduzione fino al 40 per cento o nella misura inferiore da determinarsi in relazione della distanza dal più vicino punto di raccolta comunale.
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