09 Set La prescrizione degli obblighi contributivi decorre dalla scadenza del saldo: non decorre dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ( Trib. Cassino, 23 maggio 2019, GOP Giuditta Di Cristinzi)
La dichiarazione dei redditi è una dichiarazione di scienza e non è presupposto del credito contributivo in quanto il fatto costitutivo resta la produzione di redditi rilevanti ai sensi di legge. Il termine prescrizionale per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, pertanto, decorre dal giorno in cui i contributi devono essere corrisposti e quindi dal giorno in cui deve essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’anno di riferimento.
In tal senso la sentenza del Trib. di Cassino del 23 maggio 2019. Al riguardo, tale sentenza richiamava la Cassazione, precisamente la sentenza n. 13463/2017, nella quale era statuito che “in tema di contributi cd. “a percentuale”, il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva è costituito dall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex art. 1, comma 4 della l. n. 233/1990, quand’anche l’efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento; ne consegue che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell’art. 3 della l. n. 335 del 1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l’atto, eventualmente successivo – ed avente solo efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio dell’Inps – con cui l’Agenzia delle Entrate abbia accertato, ex art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, un maggior reddito.”
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