Istituti deflattivi del contenzioso tributario: schematizzando

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AUTOTUTELA FunzioneÈ il potere-dovere dell’A.F. di procedere all’annullamento o revoca (totale o parziale) dei propri atti ritenuti illegittimi o infondati. E’ esperibile in qualunque fase, ed a determinate condizioni, anche in presenza di sentenza definitiva. E’ attivabile d’ufficio o su richiesta di parte, e l’stanza non richiede particolari forme né il pagamento del bollo. In linea generale, va presentata presso l’Ufficio che ha emanato l’atto, ma le comunicazioni di irregolarità (c.

d. avvisi bonari ex art. 36bis) sono annullabili anche via call center. La Direzione regionale competente ha poteri sostitutivi in caso di grave inerzia dell’Ufficio adito, e deve esprimere parere preventivo all’annullamento totale o parziale quando l’importo totale contestato superi euro 516.456,89. L’annullamento dell’atto illegittimo comporta l’annullamento di tutti gli atti consequenziali ed, aseguito dell’annullamento, il contribuente avrà diritto alla restituzione delle somme, maggiorate degli interessi. L’istanza di autotutela non sospende i termini di impugnazione dell’atto.Disciplina Art. 2-quater del D.L. 564/94 conv. nella L. 656/94D.M. 11.2.1997 n. 37c.m. 198/S del 1998; c.m. 258/E del 1998; C. Agenzia Entrate n. 103 del 2001ACQUIESCIENZAFunzione Accettando i rilievi dell’avviso di accertamento e versando gli importi dovuti, si ottiene una riduzione delle sanzioni ad 1/3 oppure a 1/6 se l’avviso non è stato preceduto da invito ex art. 5.Disciplina Art. 15 del d.lgs. 218c.m. 235/E del 1997; c.m. 238/E del 1997; c.m. 180/E del 1998; circ. AE 14 del 2006 ADESIONE AL PVCFunzione Sanzione ridotta ad 1/6 se il contribuente accetta tutti i rilievi mossi nel Pv.C. notificatogli. E definibile solo il verbale che comporta l’emissione di un accertamento parziale ed attivabile solo per le imposte dirette e iva. E’ possibile versare soluzione unica o a rate, senza obbligo di garanzia. La mancata accettazione non preclude la possibilità di presentare istanza di adesione. E’ ammessa compensazione con altri crediti tributari vantati.Disciplina Art. 5bis del d.lgs. 218/97Circ AE 55/2008; circ. AE 8/2009; Circ Ris. AE 426/2008;ADESIONE ALL’INVITO AL CONTRADDITTORIOFunzione Sono previste sanzioni ad 1/6 se il contribuente accetta i rilievi, versando il dovuto. E’ possibile versare con soluzione unica oppure a rate, senza obbligo di garanzia. E’ applicabile alle imposte indirette. E’ ammessa la compensazione con altri crediti tributari vantati.DisciplinaArt. 5 del d.lgs. 218/97 Circ AE 55/2008; circ. AE 8/2009; Circ Ris. AE 426/2008; Ris. AE n. 482/2008Provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. 48.780 del 29.3.2012, in merito alla riorganizzazione degli uffici interni, in particolare l’Ufficio legaleACCERTAMENTO CON ADESIONE FunzioneSono previste sanzioni ad 1/3, imponibile riderteminato se l’Ufficio accoglie le osservazioni del contribuete. L’Istanza sospende per 90 gg i termini dell’accertamento, cui si possono aggiungere i 45 gg della sospensione feriale. l’adesione può riguardare tutti o il singolo tributo tra quelli indicati dell’avviso. l’adesione ridetermina nache i contributi prev. , essendo calcolati sul medesimo imponibile fiscale. In caso di penale, consente un abbattimento fino alla metà della pena, se il versamento del dovuto avvienen prima del dibattimento, e la non applicazioni delle pene accessorie. E’ applicabile alle imposte indirette. E’ ammessa la compensazione con altri crediti tributari vantati.DisciplinaArt. 6 del d.lgs. 218/98c.m. 235 del 1997; c.m. 65 del 2001; c.m. 28 del 2002; c. AE 14 del 2006CONCILIAZIONE GIUDIZIALE FunzioneE’ applicabile a tutte le controversie sotto l giurisdizione della commissione tributaria provinciale e non oltre la prima uienza. Non è obbligatoria né vincolante. Può essere pesentata da ambo le parti e anche dal giudice. La conciliazione può essere in udienza o fuori udienza. Se l’esito è positivo, il contribuente può versare in un’unica soluzione o a rate senza obbligo di garanzie. Le somme sono compensabili tra imposte dirette e iva con altri crediti vantati, ma non con i tributi versabili in F23 (altre imposte indirette). Le sanzioni sono dovute nella misura del 40%Disciplina Art. 48 del d.lgs. 546/92. RECLAMO E MEDIAZIONEFunzione Dal 1 Aprile 2012 è obbligatorio, a pena di inammissibilità del ricorso, presentare reclamo con eventuale proposta di mediazione conto una serie di atti emessi dall’Agenzia delle Entrate con valore non suepriore a € 20.000: si considera solo l’imposta, al netto di sanzioni e interessi, e per gli atti di contestazioni il vaore della sanzioni stessa. Nelle ipotesi previste dalla nuova disciplina, non è applicabile la conciliazione giudiziale Il relcamo deve avere tutti i requisiti previsti per il ricordo , posto che si “trasforma” in ciò se non si raggiunge un accordo con l’Agenzia. Con il reclamo si chiede l’annullamento totale o parziale dell’atto e se ciò non accade si passa alla eventuale fase di mediazione proposta dal contribuente o dell’Ufficio. La circolare 9/2012 precisa che il reclamo non sospende l’efficacia dell’atto impugnabile, cosa che invece dovrebbe accadere se vi fosse la fase della mediazione, che risulta conciliabile con l’accertamento con adesione. Reclamo e mediazione devono essere presentati presso un ufficio diverso da quello che ha emanato l’atto, individuato nell’Ufficio legale della D.P. competente o Direzione regionale. L’esito positivo della mediazione comporta l’appicazioni delle sanzioni al 40%. Disciplina Art. 17bis del d.lgs. 546/92 Circ. 9/2012

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza