Ipoteca nulla senza la notifica della comunicazione preventiva (C.G.T Lecce n. 1102/2024)

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E’ illegittima l’iscrizione ipotecaria se non è preceduta dalla notifica della comunicazione preventiva. Nel caso sottoposto ai giudici della C.G.T. Di Lecce, il preavviso di iscrizione ipotecaria non era stato notificato correttamente, poiché era stato recapitato ad un indirizzo diverso da quello di residenza del ricorrente. Osserva la C.G.T. Di Lecce, con sentenza n. 1102/2024, che è meritevole di accoglimento l’eccezione formulata dal ricorrente secondo cui è nulla l’iscrizione ipotecaria non preceduta dalla notificazione imposta dal DPR 602/1973, art. 77, comma 2-bis, secondo cui “L’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta ipoteca di cui al comma 1”.

Ritengono i Giudici di Lecce che l’omissione di tale adempimento, secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità ( Cass. 380/2017, 3784/2018, 5577/2019) comporta la nullità dell’iscrizione ipotecaria, per non aver consentito al contribuente di interloquire in materia.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza