Ipoteca nulla se non motivata (C.T.P. Parma, sent. 691/01/14)

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La società ricorrente ha impugnato la comunicazione d’iscrizione ipotecaria chiedendone l’annullamento eccependo la nullità dell’atto impugnato per mancata allegazione dell’atto prodromico da cui lo stesso scaturisce in violazione dell’art. 3, comma 3 della L. n. 241190 e dell’art. 7 della L. n. 2 1212000.

La C.T.P. di Parma, con la sentenza 691/01/14 accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’atto impugnato. In effetti, l’atto impugnato è inquadrabile tra quelli cui è applicabile l’obbligo della motivazione ex art. 7 dello Statuto del contribuente -l. n. 212 del 2000 – e, pertanto, quando faccia riferimento ad un altro atto, deve essere corredato da quest’ultimo.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

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