
27 Feb Invalida la notifica nelle mani della persona diversa dal destinatario senza la successiva comunicazione di avvenuta notifica (C.T.P. Napoli, sent. del 22/01/2015, n. 1452)
E’ invalida la notificazione della cartella di pagamento effettuata nelle mani di persona diversa dal destinatario se non seguita dalla comunicazione di avvenuta notificazione al contribuente. A stabilirlo la sentenza del 22/01/2015 n. 1452 – Comm. Trib. Prov. Napoli – Sezione/Collegio 41.
Nel caso in esame, in effetti, la cartella di pagamento impugnata era stata notificata a mezzo del servizio postale presso il domicilio del ricorrente e ricevuta dalla figlia. Di tale consegna non era però mai stata data comunicazione al destinatario in violazione del disposto di cui all’art. 7 L. n. 890 del 1982. La norma richiamata, come modificata dall’art. 36, comma 2 quater del DL 31.12.2007 n. 248, conv. in L. n. 31 del 2008, prevede, infatti, all’ultimo comma, che “Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale deve dare notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata”.

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza