
05 Gen Inesistente la notifica a persona diversa dal destinatario se manca la raccomandata informativa (C.T.P. Bari, sent. n. 3150/04/14)
La Commissione Tributaria Provinciale di Bari, con la sentenza n. 3150/04/14, depositata il 10/12/14, si pronuncia su un caso di inesistenza di notificazione, annullando in toto un avviso di accertamento.
In particolare, sostengono i giudici Baresi che, in tema di notificazioni, nel caso di consegna a mani a persona diversa dal destinatario, sebbene nel suo domicilio, è necessario l’invio di una raccomandata informativa. Tale invio deve essere poi provato dalla parte resistente producendo copia dell’avviso di ricevimento, non essendo sufficiente la produzione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della sola schermata “dove quando” del sito ufficiale delle Poste Italiane. In effetti, soltanto la produzione di copia dell’avviso di ricevimento è in grado di dimostrare sia l’intervenuta consegna della raccomandata al destinatario e la data di essa che l’identità della persona a mani della quale è eseguita. In conseguenza, in mancanza della produzione della copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata inviata, come è avvenuto nel caso di specie, non vi è alcuna certezza della persona che l’abbia materialmente ritirata; ne consegue, non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione.

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