Imu su immobile con diritto di abitazione: nullo l’accertamento al nudo proprietario

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La titolarità del diritto di abitazione in quanto attributivo del possesso comporta la qualifica di soggetto passivo d’imposta Imu, in via esclusiva. Nel caso, dunque, in cui un immobile sia gravato da diritto di abitazione a favore di terza persona,  si deve dedurre che l’Imu del detto immobile deve essere posta a carico ( solo esclusivamente) di quest’ultima, per l’intero, e non anche del nudo proprietario.

Così ha deciso la CTP di Taranto, sent. del 1° giugno 2022, n. 594, che ha annullato un avviso di accertamento Imu notificato ad una ricorrente, nuda proprietaria di un immobile, gravato da diritto di abitazione a favore di terza persona.

Nella sentenza della  CTP di Taranto sopradetta si legge che presupposto di fatto dell’ Imu è il possesso di immobili, secondo quanto previsto dall’art. 13, c. 2, D.lgs.  201/2011, come già specificato all’art. 9 del D.lgs. 23/2011 ed all’art. 2 del D.LGS. N. 504/92, entrambi richiamati dal citato art. 13 ed infine spiegati dall’art. 3 del Dlgs. 504/92. Viene, dunque, chiarito che l’individuazione dei soggetti passivi d’imposta avviene, non soltanto, dal diritto di proprietà ma anche da ogni altro diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi immobili.

Di conseguenza, la titolarità del diritto di abitazione, in quanto attributiva del possesso, comporta l’assunzione della qualifica di soggetto passivo d’imposta, in via esclusiva. In tal senso anche CTP di Milano, n. 3312/19, CTR Campania, sent. n. 7285/18/2021.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza