Fermo auto: nullo se rappresenta un abuso e vìola il principio di proporzionalità

Share

Il fermo amministrativo del veicolo è una misura prevista dalla legge italiana per il recupero di crediti tributari, ma la sua applicazione deve avvenire nel rispetto del principio di proporzionalità, che implica che la misura adottata non deve essere sproporzionata rispetto al valore del debito da recuperare. Nel caso venga disposto un fermo su un veicolo di valore molto superiore rispetto al credito, si può configurare una violazione dei diritti del contribuente, oltre che un potenziale abuso di potere. In sostanza, quando il fermo è applicato a un veicolo il cui valore è notevolmente superiore al debito, il contribuente può chiedere l’annullamento della misura.

La Corte di Cassazione ha ribadito il principio di proporzionalità nel fermo amministrativo.

Degna di nota la sentenza della Cass. del 4 novembre 2015, n. 22499 secondo cui le azioni esecutive devono rispettare il principio di proporzionalità, che vieta di adottare misure esecutive esagerate rispetto all’ammontare del debito. Pertanto, un fermo amministrativo su un veicolo di valore nettamente superiore al credito potrebbe risultare illegittimo.

Importante è anche la sentenza della Cass. del 22 gennaio 2019, n. 1736 secondo cui in caso di fermo amministrativo per un debito inferiore al valore del veicolo, si può configurare un abuso di potere. In questo caso, il fermo è stato considerato sproporzionato rispetto all’ammontare del credito.

In un altro caso, la Cassazione, con la sentenza del 29 gennaio 2020, n. 2047, ha stabilito che il fermo amministrativo non può essere imposto su beni di valore eccedente il credito. In caso di espropriazione di beni, la legge prevede che sia rispettata una congruenza tra l’importo dovuto e la misura esecutiva. Se la misura è eccessiva, il fermo può essere annullato.

Il fermo su un veicolo di valore molto superiore al debito è considerato sproporzionato anche dal punto di vista della protezione del patrimonio del contribuente. L’esecuzione forzata tramite fermo deve essere giustificata da una valutazione attenta del rapporto tra il debito e il valore del bene. Nel caso in cui l’autorità esecutiva non rispetti questa proporzione, il contribuente ha diritto di ricorrere contro la misura.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza