26 Apr Familiare convivente: sono riconosciute le detrazioni per ristrutturazione edilizia (Corte di Cassazione, ord. del 21.02.2022, n. 5584)
Un contribuente impugnava dinnanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Firenze una cartella di pagamento, emessa dall’Agenzia delle Entrate all’esito di controllo formale ex art. 36 ter DPR 29 settembre 1973, n. 600, con la quale l’Ufficio, relativamente all’anno d’imposta 2011, gli imputava la maggiore IRPEF dovuta, oltre agli interessi ed alle relative sanzioni, a seguito del disconoscimento della detrazione delle spese sopportate per interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati al risparmio energetico, di cui all’ art. 1, commi 344 ss, l. 27 dicembre 2006, n. 296, della quale il contribuente si era avvalso nella dichiarazione dei redditi.
Secondo l’Ufficio il contribuente non aveva il titolo per usufruire delle dette detrazioni in quanto l’immobile ristrutturato era di proprietà della suocera ed egli non ne risultava possessore, né detentore, poiché non aveva dedotto un contratto di locazione registrato e l’allegazione di un comodato verbale difettava comunque del necessario requisito della registrazione del relativo titolo.
Il contribuente risultava vittorioso in tutti i 3 i gradi di giudizio.
La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 21.02.2022, n. 5584, ha, difatti, dato ragione al contribuente in quanto “L’accertamento, nei termini precisati, che il titolo che legittimava comunque il contribuente alla detrazione era costituito dall’essere “un familiare”, convivente con l’intestataria dell’immobile, prescinde pertanto dalla verifica della detenzione, da parte dello stesso contribuente dell’abitazione in questione a titolo di contratto\comodato concluso con la proprietaria del bene”.
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