Esterovestizione: deve essere provata dall’Ufficio (C.T.P. Como, sent. 433/05/14)

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I giudici della C.T.P. di Como, con la sentenza 433/05/14 si sono espressi su un caso di “esterovestizione”.

Si intende per “esterovestizione” la fittizia localizzazione della residenza fiscale all’estero, al solo fine di godere di un regime fiscale più favorevole rispetto a quello nazionale. Sostengono i giudici di Como, con la sentenza sopra citata, che l’ipotesi di esterovestizione deve essere supportata da validi e concreti elementi di prova. Infatti, non è plausibile ritenere che l’onere della prova dell’effettività della propria residenza estera spetti alla società accertata. Al contrario deve essere l’ufficio a dimostrare l’esterovestizione, quindi, che la società accertata si sia trasferita in un Paese estero dove non svolga alcuna attività economica e quindi goda di un regime fiscale più favorevole. Se l’Ufficio non fornisce validi e concreti elementi di prova l’accertamento deve essere annullato.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

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