
17 Dic Equitalia si costituisce tardivamente?Inammissibile la chiamata in causa dell’ente (Ctp Messina, n. 7263/13/15, dep. il 20.10.2015)
Nel caso in cui un contribuente, nel proprio ricorso, contesti all’esattore un vizio (procedimentale o sostanziale) antecedente la fase della riscossione, è onere dell’esattore-per evitare la soccombenza-di chiamare in causa l’ufficio impositore, che su tale vizio è l’unico in condizione di controdedurre (Cass. s.u. 16412/07; Cass. 22939/07; 12176/09).
A stabilirlo è l’art. 39 del d.lgs. 112/99. Tuttavia, nel caso in cui l’esattore si costituisca in giudizio tardivamente, cioè oltre il termine dei 60 giorni, ben oltre, dunque, il termine di cui all’art. 23, c. 1, del d.lgs. 546/92 tale istanza di chiamata in causa dell’ente creditore è inammissibile. L’esattore sarà dunque soccombente in giudizio. Tanto viene esplicitato nella sentenza della CTP di Messina, n. 7263/13/15 depositata il 20.10.2015.

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