Equitalia: inesistente notifica al portiere rende nulla la cartella (CTR Lazio del 14.12.2015, n.6652)

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In materia di appello nel processo tributario è sempre ammissibile anche da parte dell’appellante non costituito in giudizio di 1° Grado la produzione di documenti ex art. 58 d.lgs. 546/92.

Nel caso di specie Equitalia Sud spa esibiva un avviso di ricevimento della raccomandata con la quale risultava spedita la cartella di pagamento, atto presupposto dell’avviso di pagamento oggetto di impugnativa nel giudizio, sul quale non risultava apposta, contrariamente all’assunto dell’appellante, la firma del portiere del destinatario. La notificazione inesistente determinava la nullità della cartella. Tanto veniva stabilito dalla CTR Lazio del 14.12.2015, n. 6652 che richiama Cass. n. 22776/15.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

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