Disconoscimento credito Iva: nulla la cartella senza l’accertamento

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Agenzia delle Entrate notificava ad una società una cartella di pagamento a seguito del disconoscimento di un credito Iva.
La cartella di pagamento risultava emessa ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 senza essere preceduta da un avviso di accertamento.
Tale cartella è stata impugnata ed annullata con conferma della sua illegittimità in tutti e tre i gradi di giudizio.
In effetti, la procedura utilizzata dall’Agenzia delle Entrate per il recupero del credito Iva disconosciuto non era riconducibile all’ambito della detta procedura liquidatoria, atteso che il disconoscimento del credito si fondava non su un (ritenuto) mero errore materiale del contribuente bensì su una valutazione di tipo giuridico da parte dell’Ufficio basata su interpretazione del disposto di cui all’art. 37 del d.P.R. n. 633 del 1972 e delle norme procedimentali in materia di rimborsi nel caso di conferimenti d’azienda.
Tale recupero doveva dunque avvenire con un motivato avviso di accertamento e non con la notifica di una cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36 bis del DPR 1973, n. 600.
La cartella impugnata è stata dunque annullata con conferma delle decisioni prese dai giudici di primo e secondo grado da parte della Corte di Cass. ord. del 16.03.2020, n. 7300.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza