
07 Set Disconoscimento copie fotostatiche: vittoria del ricorso senza gli originali (Sentenza del 28/02/2017 n. 5077 – Corte di Cassazione)
E’ Illegittima la consegna della copia fotostatica dell’avviso di ricevimento relativa all’avviso di accertamento. In caso di disconoscimento da parte del contribuente della copia fotostatica prodotta dall’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione deve produrre l’originale, altrimenti la notifica si ha come mai avvenuta rendendo così illegittima la pretesa nella cartella.
E’ dunque illegittima la consegna della copia fotostatica dell’avviso di ricevimento relativa all’avviso di accertamento.Nel caso in esame, il contribuente, aveva disconosciuto la conformità all’originale di queste copie fotostatiche e l’agenzia delle Entrate, sulla quale incombeva l’onere di produrre gli originali, non ha provveduto alla presentazione, sicché la notificazione degli atti prodromici alla cartella di pagamento impugnata – che secondo il contribuente non erano stati notificati, non è stata provata.

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